Approvate nuove disposizioni per i Comuni che non avranno approvato il PGT entro il 31 dicembre
Via libera in Consiglio regionale alle nuove disposizioni per quei Comuni che non avranno ancora approvato i rispettivi PGT alla scadenza del 31 dicembre di quest’anno: il parlamento lombardo ha infatti approvato a maggioranza con 36 voti favorevoli e 20 contrari il Collegato ordinamentale, consistente in alcune modifiche normative a leggi regionali vigenti.
Il punto più significativo del Collegato ordinamentale è l’articolo 4 che fa riferimento alle nuove disposizioni inerenti i Piani di Governo del Territorio. In base a un emendamento presentato dal Presidente della Commissione Bilancio Ugo Parolo (Lega Nord) e dal relatore del provvedimento Roberto Alboni (PdL), potranno approvare nuove convenzioni e piani attuativi entro il 31 dicembre 2012 solo quei Comuni che hanno adottato il PGT alla data del 30 settembre 2011. “In questo modo non sarà concessa nessuna proroga sui piani attuativi –ha spiegato Parolo- ma viene assicurato il pieno rispetto della legge regionale n°12, salvaguardando il valore contrattuale dei piani attuativi e evitando il rischio di contenziosi tra legge regionale e nazionale in materia”.
I Comuni terremotati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012, potranno inoltre continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013. Nei Comuni in cui è stato approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, saranno attuate le previsioni del vigente PRG, esclusi i piani attuativi. Viene inoltre stabilito che a partire dal 1 gennaio 2013 tali Amministrazioni Comunali non potranno in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente PRG. Infine, qualora non venga approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, resta confermata la perdita di efficacia del vecchio PRG. Negli stessi Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non avranno approvato il PGT, dal 1 gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal cosiddetto “piano casa regionale”, fatti salvi i piani attuativi già approvati e convenzionati, le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 1 gennaio 2014. Restano possibili interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei centri storici, ma non gli interventi di risanamento conservativo (demolizione e ricostruzione), mentre viene vietata ogni nuova edificazione sulle aree vincolate dal PRG decaduto.
Una questione pregiudiziale sulla trattazione del provvedimento, respinta dall’Aula, era stata presentata dai gruppi del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori.
“Questo provvedimento –ha evidenziato Enrico Brambilla (PD)- è privo di quei requisiti di urgenza e indifferibilità che ne giustificherebbero l’approvazione, per cui riteniamo non ci siano le condizioni perché possa essere approvato. Inoltre costituisce l’ennesimo esempio di cattiva legislazione approvato in questa legislatura regionale, un “omnibus” pasticciato di cui non se ne comprendono le ragioni e i motivi veri ”.
Analogo parere è stato espresso dal capogruppo dell’Italia dei Valori Stefano Zamponi, che ha sottolineato come “dovremo ora aspettarci una probabile impugnativa della legge da parte del Governo nazionale davanti alla Corte Costituzionale, che aggiungerà ulteriore discredito a quello già gravemente arrecato negli ultimi mesi da questa maggioranza”.
Della stessa opinione Chiara Cremonesi (SEL), mentre il capogruppo del PdL Paolo Valentini ha sottolineato come “esiste un parere favorevole dell’ufficio legale del Consiglio regionale alla trattazione e alla votazione di questo provvedimento”.
“In un regime di depotenziamento del Consiglio regionale come quello che stiamo vivendo, questo provvedimento è il massimo sforzo possibile –hanno commentato infine il presidente della Commissione Ugo Parolo (Lega Nord) e il relatore Roberto Alboni (PdL)-, consapevoli che l’avvenuto scioglimento del Consiglio potrebbe comunque dare luogo a ricorsi e impugnative su queste modifiche normative peraltro necessarie a nostro parere sicuramente necessarie”.
Nel Collegato ordinamentale viene previsto l’espletamento entro sei mesi di una procedura selettiva per l’inquadramento del personale che verrà trasferito da Lombardia Informatica ad Arca e da Cestec ad Arpa, sono contenute precisazioni giuridiche sull’affidamento a Lombardia Informatica del ruolo di centrale di committenza con riferimento all’attività di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario, si introduce l’adeguamento normativo in materia comunitaria per eliminare la limitazione temporale della prestazione temporanea dei servizi da parte dei maestri di sci di altri Stati membri dell’Unione europea, viene concessa una proroga di sei mesi ad Ersaf per la gestione delle acque e delle aree del demanio idrico fluviale e viene esteso alle ASP il principio di gratuità nella partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.
FONTE: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/lombardiaquotidiano/archivio-articoli/-/asset_publisher/RQ2f/content/id/280375
COMMENTO: il Comune di Civate adotta un PGT che è carta straccia, non sapendo che la Regione ha dato nuove disposizioni ai 400 comuni che non hanno adottato o approvato il PGT entro i termini di legge (legge n°12 del 2005)
Art. 4
(Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 bis dell’articolo 25 sono inseriti i seguenti:
“1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26 comma 3 quater sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui convenzione, stipulata entro la medesima data è in corso di validità.
1 quinquies: Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n.4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012”.